Intelligenza artificiale e responsabilità professionale dopo la Cassazione

Intelligenza artificiale e responsabilità professionale: la Cassazione chiarisce che il controllo resta umano

 

L’intelligenza artificiale può aiutare, ma non può sostituire il professionista

L’intelligenza artificiale generativa è ormai entrata anche nel lavoro quotidiano di professionisti, imprese e consulenti. Può aiutare a riassumere documenti, preparare bozze, organizzare informazioni, confrontare testi e velocizzare alcune attività operative.

Il problema non è l’utilizzo dell’IA in sé.

Il problema nasce quando il contenuto generato viene usato senza controllo, senza verifica delle fonti e senza una valutazione professionale autonoma.

Una cosa è utilizzare l’intelligenza artificiale come supporto. Altra cosa è affidarle valutazioni tecniche, giuridiche o professionali come se fosse una fonte ufficiale. La differenza non è solo pratica: può avere conseguenze sulla responsabilità del professionista.


Il caso: la Cassazione e i precedenti giurisprudenziali inesistenti

Con la sentenza penale n. 23006/2026, depositata il 22 giugno 2026, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso contenente citazioni di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati. La scheda ufficiale della Corte indica espressamente che il caso riguardava la rilevanza di tali citazioni ai fini della valutazione della colpa e della commisurazione della sanzione in favore della Cassa delle ammende.

La Corte ha affermato un principio molto rilevante: la citazione, in un ricorso per cassazione, di precedenti inesistenti o alterati, frutto di “allucinazione informatica”, costituisce un indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità. Questo può giustificare l’aumento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p.

Il punto centrale è ancora più importante: secondo la Cassazione, l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale non esonera il difensore dal dovere professionale di verificare la veridicità e la pertinenza delle fonti richiamate. La Corte evidenzia che l’allegazione di precedenti inesistenti altera il corretto contraddittorio, ostacola il vaglio di legittimità e lede l’affidabilità minima che deve assistere gli atti difensivi.


La Cassazione non vieta l’IA: censura l’uso non verificato

La decisione non deve essere letta come un divieto di utilizzo dell’intelligenza artificiale.

La Cassazione non dice che un professionista non possa usare strumenti digitali o sistemi di IA per supportare il proprio lavoro. Dice, però, che il professionista resta responsabile del contenuto dell’atto che firma, deposita, invia o consegna.

Questo principio è fondamentale.

L’IA può produrre testi convincenti, ben scritti e apparentemente documentati. Ma un testo ben scritto non è necessariamente vero. Le cosiddette “allucinazioni” dei sistemi di IA generativa possono generare riferimenti normativi, sentenze, dati o affermazioni che sembrano plausibili ma che, in realtà, non esistono o non dicono ciò che viene loro attribuito.

Per questo il contenuto generato dall’intelligenza artificiale non dovrebbe mai essere trattato come una fonte primaria. Va considerato, al massimo, come una bozza o uno strumento di lavoro da controllare.


Non è un episodio isolato

La sentenza n. 23006/2026 non arriva nel vuoto.

Già con l’ordinanza n. 11431/2026, depositata il 26 marzo 2026, la Settima Sezione penale della Cassazione aveva dato rilievo a richiami giurisprudenziali non pertinenti, verosimilmente attribuibili all’impiego dell’intelligenza artificiale nella redazione di un ricorso. Sistema Penale ha segnalato quella decisione come una delle prime pronunce di inammissibilità collegate anche a richiami giurisprudenziali inconferenti o non corretti.

Anche nella giurisprudenza di merito sono emersi casi simili. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 338/2026, viene richiamato da diverse fonti giuridiche per un caso di citazioni della Corte di Cassazione inesistenti o non conformi ai testi autentici, ricondotte all’uso non verificato di strumenti di IA generativa. Trattandosi di una pronuncia reperita tramite fonti editoriali giuridiche e non, in questa sede, tramite banca dati istituzionale pubblica del Tribunale, è corretto citarla con questa cautela.

Il principio che emerge è coerente: il problema non è usare l’IA, ma usare l’IA senza verifica.


Il quadro normativo: l’IA come supporto, non come sostituto

Il principio espresso dalla giurisprudenza è coerente anche con il quadro normativo più recente.

La Legge 23 settembre 2025, n. 132, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025, contiene disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

L’art. 13 della stessa legge, dedicato alle professioni intellettuali, stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale è finalizzato al solo esercizio di attività strumentali e di supporto all’attività professionale, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. La norma prevede inoltre che le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati dal professionista siano comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Anche il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, cioè il Regolamento UE 2024/1689, dedica attenzione all’alfabetizzazione in materia di IA. L’art. 4 prevede che fornitori e utilizzatori di sistemi di IA adottino misure per garantire, per quanto possibile, un livello sufficiente di competenza sull’IA da parte del personale e delle persone che usano tali sistemi per loro conto.

La Commissione europea, nelle proprie domande e risposte sull’AI literacy, chiarisce inoltre che le organizzazioni dovrebbero considerare i rischi specifici degli strumenti utilizzati, comprese le allucinazioni generate dai sistemi di IA.

Il messaggio è chiaro: l’IA può essere uno strumento, ma non può diventare una delega cieca.


Perché questo tema riguarda anche la responsabilità professionale

Il caso nasce nel mondo forense, ma il principio interessa molti altri professionisti.

Avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, tecnici, ingegneri, architetti, medici, periti, consulenti aziendali e assicurativi possono utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per predisporre relazioni, pareri, analisi, comunicazioni, documenti contrattuali o valutazioni tecniche.

Ma se il documento finale contiene errori, fonti inesistenti, dati non verificati o indicazioni fuorvianti, la responsabilità non può essere automaticamente scaricata sul software.

Il cliente si affida al professionista, non all’algoritmo.

Questo significa che l’uso dell’IA introduce un nuovo profilo di rischio professionale: non necessariamente un rischio del tutto nuovo dal punto di vista assicurativo, ma certamente un modo nuovo in cui può manifestarsi l’errore professionale.


Il punto assicurativo: essere assicurati non significa essere sempre coperti

Dal punto di vista assicurativo, il tema va affrontato con attenzione.

Una polizza di responsabilità civile professionale può coprire le conseguenze economiche di errori, omissioni o negligenze commesse nell’esercizio dell’attività professionale, ma la copertura dipende sempre dal testo concreto del contratto.

Non basta dire: “Ho una RC professionale”.

Bisogna verificare che cosa prevede davvero la polizza.

In particolare, quando l’errore è collegato all’utilizzo di strumenti digitali o di intelligenza artificiale, è opportuno controllare almeno questi aspetti:

  • definizione di attività professionale assicurata;

  • definizione di sinistro;

  • regime claims made;

  • retroattività;

  • ultrattività o garanzia postuma;

  • copertura della colpa grave, se prevista;

  • esclusioni relative a dolo, violazioni consapevoli o attività non dichiarate;

  • trattamento di sanzioni, multe, ammende e importi di natura punitiva;

  • copertura delle spese legali;

  • danni patrimoniali puri;

  • eventuali esclusioni o limitazioni collegate a strumenti informatici, cyber risk, violazione di dati o uso di software.

Questo passaggio è essenziale perché responsabilità professionale, sanzione processuale, danno al cliente, danno reputazionale e copertura assicurativa non sono la stessa cosa.

Una richiesta di risarcimento può essere astrattamente assicurabile se rientra nelle condizioni di polizza. Una sanzione, una multa o un’ammenda, invece, può essere esclusa o comunque soggetta a limiti specifici. La verifica va fatta sul singolo contratto.


Cosa dovrebbe fare un professionista che usa l’IA

L’obiettivo non è evitare l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è usarla con metodo.

Prima di consegnare, depositare o inviare un documento predisposto anche con il supporto dell’IA, un professionista dovrebbe almeno:

  • verificare ogni fonte primaria citata;

  • controllare numeri di sentenza, date, sezioni, articoli di legge e riferimenti normativi;

  • non usare l’IA come banca dati ufficiale;

  • distinguere chiaramente tra bozza generata, verifica umana e versione finale;

  • evitare di inserire dati riservati, personali o sensibili in strumenti non adeguatamente valutati;

  • conservare traccia delle verifiche svolte, quando opportuno;

  • informare il cliente sull’uso di sistemi di IA nei casi richiesti dalla normativa applicabile;

  • verificare che la propria polizza RC professionale sia coerente con il proprio modo concreto di lavorare.

Questi accorgimenti non eliminano ogni rischio, ma dimostrano un approccio più diligente e riducono la probabilità di errori gravi.


La domanda corretta da porsi

La domanda non è:

“Posso usare l’intelligenza artificiale?”

La domanda corretta è:

“Sto usando l’intelligenza artificiale come supporto controllato o come sostituto del mio giudizio professionale?”

E, dal punto di vista assicurativo:

“La mia polizza RC professionale è adeguata anche al modo in cui oggi lavoro, inclusi gli strumenti digitali e di intelligenza artificiale che utilizzo?”

Sono due domande diverse, ma collegate.

La prima riguarda la diligenza professionale.

La seconda riguarda la protezione economica in caso di errore.


Conclusione

L’intelligenza artificiale non è il problema.

Il problema è fidarsi senza verificare.

La Cassazione ha chiarito che il professionista resta responsabile delle fonti, dei contenuti e delle affermazioni inserite negli atti che sottoscrive. L’uso dell’IA non attenua automaticamente la responsabilità; in determinati casi, può anzi evidenziare una maggiore negligenza quando manca il controllo umano.

Per questo, oggi, ogni professionista dovrebbe fare due verifiche:

  1. verificare il proprio metodo di lavoro con l’intelligenza artificiale;

  2. verificare la propria copertura assicurativa professionale.

Perché una tecnologia può aiutare a lavorare meglio, ma non può sostituire competenza, controllo e responsabilità.

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