La responsabilità civile dei professionisti tecnici è un tema molto delicato, soprattutto quando si parla di opere edilizie, progettazione, direzione lavori, difetti dell’opera, danni a terzi e rapporti tra tecnico, impresa esecutrice e committente.
Il 16 giugno 2026, presso la Camera dei deputati, è stata illustrata una proposta di legge a prima firma dell’On. Andrea De Bertoldi dedicata proprio alla responsabilità civile dei professionisti iscritti agli albi delle professioni tecniche regolamentate.
La proposta è stata formalmente presentata alla Camera il 31 marzo 2026 come Atto Camera n. 2858 e, alla data di pubblicazione di questo articolo, risulta ancora in fase di assegnazione.
È importante chiarirlo subito: non si tratta, ad oggi, di una legge già in vigore, ma di una proposta di legge. Il testo dovrà seguire il normale iter parlamentare e potrà subire modifiche prima di un’eventuale approvazione definitiva.
La proposta nasce per intervenire su uno squilibrio molto sentito dai professionisti tecnici.
Nella pratica, può accadere che un’opera presenti difetti, vizi o danni e che l’impresa esecutrice, nel frattempo, sia fallita, abbia cessato l’attività o non sia più concretamente solvibile.
In questi casi, il professionista tecnico coinvolto nell’opera, ad esempio il progettista, il direttore dei lavori o altro soggetto incaricato, può trovarsi esposto a richieste risarcitorie molto pesanti, anche quando la propria responsabilità effettiva riguarda solo una parte del danno.
La proposta di legge mira quindi a rendere più chiaro e proporzionato il rapporto tra responsabilità del professionista tecnico e responsabilità dell’impresa esecutrice.
Il testo riguarda i professionisti iscritti agli albi delle professioni tecniche regolamentate.
Tra questi rientrano, ad esempio:
ingegneri;
architetti;
geometri e geometri laureati;
periti industriali e periti industriali laureati;
geologi;
dottori agronomi e forestali;
periti agrari;
agrotecnici.
Il tema interessa quindi una platea ampia di professionisti che operano quotidianamente in ambiti in cui progettazione, controllo tecnico, direzione lavori e responsabilità professionale possono avere conseguenze economiche rilevanti.
Uno dei punti centrali della proposta riguarda la responsabilità del professionista tecnico.
L’obiettivo è evitare che il professionista finisca per rispondere economicamente anche per danni riconducibili prevalentemente, o esclusivamente, all’impresa esecutrice, soprattutto quando quest’ultima sia fallita o abbia cessato l’attività.
Secondo l’impostazione della proposta, fuori dai casi di dolo o colpa grave, il professionista dovrebbe rispondere limitatamente alla quota parte di danno riconducibile alla propria condotta colposa effettivamente accertata.
Questo passaggio è particolarmente importante perché introduce un principio di proporzionalità: il tecnico non dovrebbe essere chiamato a rispondere oltre la parte di responsabilità che gli viene realmente attribuita.
La proposta interviene anche sulla posizione degli eredi del professionista tecnico.
In caso di responsabilità accertata dopo il decesso del professionista, il coinvolgimento patrimoniale degli eredi verrebbe limitato al valore dell’attivo ereditario, senza estensione automatica al loro patrimonio personale.
Il punto è rilevante perché molte richieste risarcitorie in ambito tecnico possono emergere anche a distanza di anni dalla prestazione professionale.
La proposta punta quindi a evitare che gli eredi si trovino esposti, con il proprio patrimonio personale, a conseguenze economiche legate all’attività professionale svolta dal defunto.
Un altro elemento importante riguarda la tutela del danneggiato.
La proposta prevede la possibilità, per il soggetto danneggiato, di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa che presta la copertura di responsabilità civile professionale al tecnico, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
Si tratta di un passaggio significativo perché rafforza il ruolo della polizza RC professionale non solo come strumento di protezione per il professionista, ma anche come garanzia concreta per il danneggiato.
Il modello richiama, per impostazione generale, quanto già previsto in ambito sanitario con riferimento all’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione.
La proposta contiene anche un profilo assicurativo molto importante: l’ultrattività della copertura.
In termini semplici, l’ultrattività consente alla polizza di continuare a operare per richieste di risarcimento presentate dopo la cessazione dell’attività professionale o dopo il decesso del professionista, purché riferite a fatti avvenuti durante il periodo di validità della copertura.
La proposta prevede una ultrattività non inferiore a dieci anni.
Questo aspetto è particolarmente rilevante per i professionisti tecnici, perché i danni collegati a progettazione, direzione lavori, opere edilizie o attività tecniche possono manifestarsi anche molto tempo dopo la conclusione dell’incarico.
Nel dibattito collegato alla proposta si parla anche di equo compenso.
È però necessario fare una precisazione: l’equo compenso non viene introdotto da questa proposta di legge, perché esiste già una disciplina specifica contenuta nella Legge 21 aprile 2023, n. 49.
Il collegamento tra equo compenso e responsabilità civile professionale resta comunque importante.
Il motivo è semplice: se il professionista tecnico assume responsabilità rilevanti, spesso anche per molti anni dopo la conclusione dell’incarico, il compenso dovrebbe essere coerente con la complessità della prestazione, il valore dell’opera, il rischio professionale assunto e la necessità di mantenere adeguate coperture assicurative.
Dal punto di vista assicurativo, la proposta è rilevante per almeno tre motivi.
Primo: rafforza il ruolo della polizza RC professionale come strumento centrale nella gestione del rischio dei professionisti tecnici.
Secondo: richiama l’importanza di massimali adeguati, perché l’azione diretta del danneggiato verso la compagnia avrebbe comunque effetto nei limiti delle somme assicurate.
Terzo: valorizza l’ultrattività della copertura, un elemento spesso sottovalutato ma decisivo per chi svolge attività tecniche con responsabilità che possono emergere anche a distanza di anni.
Per questo motivo, per un professionista tecnico non è sufficiente avere “una polizza qualsiasi”.
È necessario verificare con attenzione:
massimale assicurato;
franchigie e scoperti;
esclusioni;
retroattività;
ultrattività;
attività effettivamente comprese in copertura;
continuità assicurativa;
gestione delle richieste tardive di risarcimento.
Poiché la proposta non è ancora legge, oggi non cambia automaticamente il quadro normativo applicabile.
Tuttavia, il tema è molto concreto.
Un ingegnere, un architetto, un geometra, un perito, un geologo o un altro professionista tecnico dovrebbe già oggi controllare con attenzione la propria copertura RC professionale, evitando di concentrarsi solo sul premio annuo.
Il vero punto non è quanto costa la polizza, ma cosa protegge davvero.
Una polizza apparentemente conveniente può rivelarsi debole se presenta limiti importanti su attività svolte, richieste tardive, retroattività, ultrattività, massimali o esclusioni.
La proposta di legge De Bertoldi sulla responsabilità civile dei professionisti tecnici affronta temi molto rilevanti: proporzionalità della responsabilità, tutela degli eredi, azione diretta verso la compagnia assicurativa, ultrattività della copertura e adeguatezza della polizza RC professionale.
Non essendo ancora una legge in vigore, è necessario parlarne con prudenza.
Il segnale, però, è chiaro: per i professionisti tecnici la responsabilità civile e la qualità della copertura assicurativa diventeranno temi sempre più centrali.
Prima di scegliere o rinnovare una polizza RC professionale, è opportuno leggere con attenzione condizioni, limiti, esclusioni e garanzie realmente operative.
Una buona copertura non si valuta solo dal prezzo.
Si valuta da come risponde quando arriva una richiesta di risarcimento.